Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
L'art. 29 del D. Lgs. n. 33/2013, prevede che, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, le amministrazioni pubbliche presentino il documento di cui all’art. 19 del D. Lgs. 91/2011, denominato «Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio» al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.
Come stabilito dall’art. 1 della D. Lgs n. 91/2011 (di seguito riportato), vengono espressamente esclusi da tale obbligo, oltre le regioni, gli enti locali, i loro enti e gli organismi strumentali, anche gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 1 D. Lgs n. 91/2011 - Definizioni fondamentali
1. Ai fini del presente decreto:
a) per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Data ultimo aggiornamento: 11 luglio 2023